(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. la Regione considera il teatro un bene culturale e riconosce nelle attivita' teatrali, dato il carattere ed il valore sociale delle stesse, la funzione di valorizzazione, nonche' di qualificazione, della realta' territoriale in cui operano. 2. In armonia con quanto previsto al comma 1, la Regione, in conformita' ai principi di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione, promuove la tutela e la salvaguardia dell'integrita' di quelle aree che, per la presenza di immobili destinati all'esercizio di attivita' teatrali, assumono un particolare interesse pubblico per la funzione sociale, economica e culturale che le stesse attivita' ricoprono.