(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10
                            maggio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  la  Regione considera il teatro un bene culturale e riconosce
nelle  attivita'  teatrali,  dato  il  carattere ed il valore sociale
delle   stesse,   la   funzione   di   valorizzazione,   nonche'   di
qualificazione, della realta' territoriale in cui operano.
    2.  In  armonia  con  quanto  previsto al comma 1, la Regione, in
conformita'   ai  principi  di  cui  agli  articoli  41  e  42  della
Costituzione, promuove la tutela e la salvaguardia dell'integrita' di
quelle  aree che, per la presenza di immobili destinati all'esercizio
di attivita' teatrali, assumono un particolare interesse pubblico per
la  funzione  sociale,  economica e culturale che le stesse attivita'
ricoprono.